La L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 43 S.O. n. 2, del 29 ottobre 2015, ha introdotto
diverse modifiche sulle competenze in capo a Regione e Province.
Modifiche a L.R. 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"
Le competente che prima erano così suddivise:
Regione:
- interventi che interessano superfici superiori a 30.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi;
 - interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più province;
 - opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato;
 - impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
 - interventi di cui all’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e di interesse statale localizzate nel territorio regionale per le quali è richiesta l’intesa ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 (che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
 
Provincia:
- interventi che interessano superfici superiori a 5.000 e fino a 30.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 2.500 e fino a 15.000 metri cubi;
 - interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più comuni.
 
Comune:
- autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 5.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 2.500 metri cubi.
 
Sono state rideterminate come segue:
Regione:
- autorizzazione per interventi che interessano superfici superiori a 5.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 2.500 metri cubi;
 - interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più province;
 - interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più comuni;
 - opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato;
 - impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
 - interventi di cui all’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e di interesse statale localizzate nel territorio regionale per le quali è richiesta l’intesa ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 (che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
 
Comune:
- autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 5.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 2.500 metri cubi.
 
Modifiche a L.R. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere"
Le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, che prima erano in carico ai comuni, sono state delegate alle Province.